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Risarcimento Incidente Stradale Mortale

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Risarcimento Incidente Stradale Mortale. Nel caso di incidente stradale mortale o da gravi lesioni scaturite  si applica la procedura ordinaria RCA, che consiste nell’inoltrare lettera R.R. di messa in mora nei confronti della Compagnia debitrice; quindi, la richiesta di risarcimento danni andrà avanzata contro il responsabile o presunto tale, dell’incidente, contro la compagnia di assicurazioni dell’auto che l’ha provocato, nonché, per conoscenza, alla propria compagnia di assicurazioni,  a puro fine cautelativo.

Le voci di danno che dovranno essere risarcite, variano a seconda della tipologia di decesso, ovvero se la vittima è deceduta nell’evento e/o a distanza di tempo, fanno variare la quantificazione in virtù della sofferenza patita.

Dopo le sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione dell’11/11/2008 si è sentita l’esigenza di una liquidazione unica del danno “non patrimoniale biologico” e di tutti gli altri danni non patrimoniali collegati alla lesione della salute e si è pensato di abbandonare i parametri di liquidazione precedentemente utilizzati. Risarcimento Incidente Stradale Mortale.  Si è quindi giunti ad una liquidazione unitaria del danno biologico “standard” della cosiddetta personalizzazione del danno biologico, per condizioni precise e particolari, e del danno morale.

Sono nate così le tabelle del tribunale di Roma (Tabella Liquidazione del danno NON patrimoniale da morte di un congiunto) nelle quali vi è anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno da perdita del rapporto di parentela che prevede una differenza che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto:

  • sopravvivenza o meno di altri congiunti
  • convivenza o meno  (previa prova dell’effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare)
  • qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale della persona perduta

Danno non patrimoniale per la morte/decesso del congiunto :

  • in favore di ciascun genitore per la morte di un figlio, da € 188.100,00 a € 308.800,00
  • in favore del figlio per la morte di un genitore, da € 188.100,00 a € 308.800,00
  • in favore del coniuge (non-separato) o del convivente, da € 188.100,00 a € 308.800,00
  • in favore del fratello per morte di un fratello/sorella, da € 103.455,00 a € 308.800,00
  • in favore del nonno o della nonna per la morte di un nipote, da € 94.050,00 a € 130.000,00

Nel caso di morte immediata gli aventi diritto avranno titolo a richiedere sia i “danni patrimoniali” che quelli “non patrimoniali”, mentre nel caso di “morte differita” gli eredi della Vittima avranno diritto a richiedere anche il danno biologico.

Per qualsiasi chiarimento saremo lieti di essere contattati per aiutarVi.

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