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Risarcimento Morte Congiunto Parente

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Risarcimento Morte Congiunto Parente. Chi, per un fatto altrui illecito, subisce la perdita definitiva di un congiunto, di un parente, di un convivente… Tragedie di questo tipo (per infortunio sul lavoro, per incidente stradale, per omicidio volontario) sono di frequenza quotidiana.

La morte di un congiunto, parente, convivente è un evento che può far venir meno il sostegno economico-assistenziale fornito al danneggiato dal defunto. Il defunto non può più contribuire con il suo reddito al mantenimento di quelle persone che con lui avevano un particolare rapporto di parentela o di convivenza affettiva.

Risarcimento Morte Congiunto Parente. Il responsabile del decesso deve risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da questi soggetti, per averli ingiustamente procurati. Il risarcimento del danno patrimoniale subito dal superstite include quella quota di reddito prodotta dal defunto che ora il superstite non può più utilizzare per le sue personali esigenze o che su di essa faceva pieno affidamento. Questa quota di reddito del defunto, di cui il superstite godeva, può variare da caso a caso.

La perdita patrimoniale del superstite può essere legata ad una durata determinata (nel caso del mantenimento di un figlio minore, cessando per legge con il conseguimento dell’autonomia economica) o a tutta la vita del danneggiato (come per la morte di un coniuge che non potrà più usufruire del reddito prodotto in vita dal congiunto).

Il risarcimento del danno patrimoniale dovuto al parente superstite, si ottiene combinando il reddito del defunto, la quota del reddito del defunto attribuibile al danneggiato prima della morte, gli anni di durata dell’obbligo giuridico di assistenza che il defunto aveva nei confronti del danneggiato, l’età del defunto e l’età del danneggiato. Nella quantificazione del risarcimento possono concorrere altri elementi utili, desumibili dal fatto concreto.

I congiunti e i conviventi sopravvissuti hanno diritto anche al risarcimento dell’eventuale danno biologico, subito in proprio e in conseguenza immediata e diretta della morte del loro congiunto. Se il congiunto o il convivente sopravvissuto, per le sue particolari condizioni soggettive, lamenta di aver subito un danno di natura psico-fisico alla sua persona, ha diritto al risarcimento di questo ulteriore danno, secondo i normali criteri risarcitori previsti dalla legge. Il risarcimento comprende, se effettivamente esistenti, i danni per l’invalidità temporanea, assoluta e relativa. Come per il caso della madre che subisca un trauma profondo che incide enormemente sulla sua salute fisica e psichica come conseguenza della morte del figlio. Questo danno è pienamente risarcibile, avendo una sua autonoma configurazione.

Un’altra importante voce di risarcimento da perdita definitiva di un congiunto, di un convivente, di un parente è il danno morale patito dai superstiti. Il danno morale viene definito dal diritto romano pecunia doloris. Molti Tribunali applicano criteri predeterminati ed individuati nel risarcire questo danno, riferendosi al grado di parentela tra il sopravvissuto ed il defunto e alla sua eventuale convivenza. Più il grado di parentela è stretto, maggiore è il risarcimento dovuto. Il parente convivente, inoltre, ha diritto ad un risarcimento più alto rispetto ad un parente sopravvissuto ma non convivente.

Per qualsiasi chiarimento saremo lieti di essere contattati per aiutarvi, supportandovi in ogni fase.

Di seguito le Tabelle di calcolo per la perdita di un Congiunto:

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